ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE

SUPERAMENTO DEL LIMITE DI PM10 IN PIU’ DELLA META’ DELLE STAZIONI DI MISURA DELLE POLVERI SOTTILI - MISURE DI CONTENIMENTO - ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE A TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLA SALUTE PUBBLICA
Data:

15/12/2025

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Descrizione

IL SINDACO

Premesso che:

-        con la L.R. n.36 del 03.08.2020 "Disposizioni urgenti in materia di qualità dell'aria", la Regione Campania ha disposto misure di rafforzamento per il rispetto degli obblighi europei (Direttiva Europea 2008/50/CE) relativi ai valori limite previsti dal D. Lgs. n. 155 del 13/08/2010 e ss.mm.ii., prevedendo, in particolare, all'articolo 2, l'adozione di precise iniziative da parte dei Comuni interessati, nel caso di superamenti del valore limite giornaliero per il materiale particolato PM10;

- l’articolo 2 della predetta L.R. n. 36/2020 subordina l’adozione delle misure ivi indicate, da parte dei Sindaci dei Comuni delle aree interessate, al verificarsi di una delle seguenti condizioni alternative, comunicate da ARPAC:

  • SITUAZIONE A: valori misurati di PM10 superiori al limite giornaliero, pari a 50 μg/m3, in oltre la metà delle stazioni di misura per ciascuna zona e di concomitanti avverse condizioni meteo ambientali che non favoriscono il rimescolamento delle polveri nell’aria, nel periodo dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno;
  • SITUAZIONE B: avvenuto superamento del limite giornaliero di PM10, ossia del numero massimo di superamenti giornalieri previsti per il PM10 per anno civile, pari a 35, nel periodo dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno;

-        la Regione Campania, in attuazione dell'art. 2 della richiamata L.R. n. 36 del 03.08.2020, ha adottato il Decreto n. 35 del 03 febbraio 2022 con cui è stata approvata la "Procedura operativa di emergenza sulle polveri sottili";

-        che in detta procedura la stessa Regione Campania, l’ARPA Campania ed i Comuni interessati sono individuati quali Enti preposti alla sua attuazione;

Visto che l'Arpa Campania, con nota acquisita al protocollo dell’Ente al n. 6937 del 15/12/2025, ad oggetto "Comunicazione superamento del limite di 50 μg/m3 di PM10 e concomitanti condizioni meteo-ambientali che non favoriscono il rimescolamento dell’aria",  ha comunicato:

-        il superamento delle concentrazioni di 50 microgrammi/metro cubo in più della metà delle stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria delle zone IT1507 e IT1508 nella giornata del 11 dicembre 2025;

-        la presenza di concomitanti condizioni meteoambientali che non favoriscono il rimescolamento dell’aria. 

Atteso che, come su detto, qualora l’ARPAC comunichi, con apposito bollettino di qualità dell’aria e meteo ambientale, "[...] valori misurati di PM10 superiori al limite giornaliero in oltre la metà delle stazioni di misura per ciascuna zona e di concomitanti avverse condizioni meteo ambientali che non favoriscono il rimescolamento delle polveri nell’aria, ovvero di avvenuto superamento del limite giornaliero di PM10, nel periodo dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno, i Sindaci dei Comuni delle aree interessate adottano anche con Ordinanza, ai sensi dell’articolo 50 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), entro e non oltre il giorno feriale successivo alla comunicazione dell’ARPAC, dei provvedimenti di contrasto del PM10 previsti dall’art. 2 L.R. 36/2020 per i tre giorni successivi e la verifica del loro rispetto atte al contenimento del fenomeno de quo; 

Considerato che il miglioramento della qualità dell'aria, attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera, costituisce azione prioritaria ed imprescindibile ai fini della tutela e protezione della salute dei cittadini e dell'ambiente; 

Ritenuto di dover adottare con la dovuta urgenza tutte le misure cautelative a tutela della salute pubblica.

Visti:

- l’art. 50 del T.U. n. 267/2000;

- il D. Lgs. 152/2006;

- la L.R. 36/2020.

ORDINA 

Sull'intero territorio comunale a partire dal 16 dicembre 2025 e fino al giorno 18 dicembre 2025:

  1. Divieto di qualsiasi tipologia di combustione all’aperto, anche per le deroghe consentite dall’articolo 182, comma 6 bis, del D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii.;
  2. Divieto di utilizzare generatori con la classe di prestazione emissiva inferiore a 4 stelle;
  3. Divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
  4. Potenziamento dei controlli, ad opera della Polizia Municipale, riguardo il rispetto del divieto di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all’aperto e di spandimento dei liquami.

A cura di

Ufficio Affari Generali

L’ufficio Affari Generali, svolge dei compiti assegnati ad Esso dalla legge e dai regolamenti interni dell’Ente, e di tutti quelli che non rientrano nelle competenze degli altri settori organizzativi.

Ultimo aggiornamento

Ultimo aggiornamento: 15/12/2025 19:16

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