Ordinanza N° 22 del 13.07.2026

Misure urgenti per la tutela del benessere degli animali durante la stagione estiva e in occasione di ondate di calore.

Data:

13/07/2026

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Descrizione

IL    SINDACO

Premesso che:

  • in data 08.07.2026, acquisita al protocollo comunale al n. 3558, è pervenuta la nota dell'Assessora della Regione Campania alle Politiche Giovanili, Sport, Protezione Civile, Biodiversità, Politiche di Riforestazione, Pesca e Acquacoltura, Tutela degli Animali, Avv. Fiorella Zabatta, avente ad oggetto "Richiesta di adozione di misure urgenti per la tutela del benessere degli animali durante la stagione estiva e le ondate di calore";
  • durante il periodo estivo le elevate temperature e l'elevato tasso di umidità possono determinare gravi condizioni di sofferenza e concreto rischio per la salute e la vita degli animali, in particolare degli animali d'affezione;
  • il benessere animale costituisce interesse pubblico meritevole di tutela anche ai fini della salute pubblica e della civile convivenza;

Ritenuto necessario adottare misure contingibili e urgenti finalizzate a prevenire situazioni di maltrattamento e sofferenza degli animali durante i periodi caratterizzati da elevate temperature e dalle ondate di calore segnalate dagli organi competenti;

Preso atto della assoluta urgenza di provvedere in merito;

Sentito il parere dei competenti Uffici Comunali;

Richiamati:

-          l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

-          la Legge 14 agosto 1991, n. 281, recante "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo";

-          il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

-          il Codice Penale, con particolare riferimento agli articoli 544-ter e 727;

-          la normativa regionale vigente in materia di tutela degli animali d'affezione;

ORDINA 

Che, nel territorio del Comune di Apollosa, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza e fino al 30 settembre 2026, salvo eventuale proroga ovvero anticipata cessazione in relazione all'evoluzione delle condizioni meteorologiche, e comunque in presenza di bollettini meteo con allerta meteo-climatica di livello 2 ("bollino arancione") o livello 3 ("bollino rosso"), ovvero in caso di temperature previste superiori a 30°C, è fatto obbligo di osservare le seguenti disposizioni:

Divieto di esposizione prolungata al sole:

È fatto divieto di lasciare animali d'affezione esposti direttamente ai raggi solari su balconi, terrazze, cortili, giardini, recinti o altri spazi aperti privi di adeguata protezione dal sole.

Gli animali custoditi all'aperto devono disporre costantemente di:

  • adeguato riparo ombreggiato;
  • ambiente sufficientemente ventilato;
  • acqua fresca e pulita sempre disponibile.

Divieto di permanenza all'interno di autoveicoli

È fatto assoluto divieto di lasciare qualsiasi animale all'interno di autoveicoli in sosta, sia al sole sia all'ombra, anche con finestrini parzialmente aperti, durante le ore diurne.

Limitazioni alle attività motorie

È vietato sottoporre gli animali, ed in particolare i cani, ad attività fisica intensa nelle ore comprese tra le ore 11:00 e le ore 18:00 durante le giornate interessate da allerta meteo-climatica di livello 2 o 3 ovvero con temperature superiori a 30°C.

Sono pertanto vietate attività quali:

  • corsa al guinzaglio;
  • traino;
  • esercizi fisici intensi o prolungati;
  • qualsiasi attività che possa provocare stress termico o colpi di calore.

AVVERTE

Che, salvo che il fatto costituisca più grave reato ai sensi degli artt. 544-ter e 727 del Codice Penale, la violazione delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 50, comma 7-bis, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Che, qualora venga accertata una situazione di grave e imminente pericolo per la vita o la salute dell'animale, gli organi competenti procederanno all'immediata adozione delle misure necessarie  alla sua tutela, ivi compreso il sequestro dell'animale nei casi consentiti dalla legge e il suo trasferimento presso idonea struttura autorizzata, con addebito al trasgressore delle spese eventualmente sostenute nei casi previsti dalla normativa vigente;

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per giorni 15 (quindici);

Che la presente Ordinanza, per tutti gli adempimenti di propria competenza venga trasmessa:

 Che, gli organi di Polizia di cui all’art. 12, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada” siano incaricati dell’esecuzione e vigilanza del presente provvedimento.

A cura di

Ufficio Affari Generali

L’ufficio Affari Generali, svolge dei compiti assegnati ad Esso dalla legge e dai regolamenti interni dell’Ente, e di tutti quelli che non rientrano nelle competenze degli altri settori organizzativi.

Ultimo aggiornamento

Ultimo aggiornamento: 13/07/2026 13:58

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