Descrizione
IL SINDACO
Premesso che:
- in data 08.07.2026, acquisita al protocollo comunale al n. 3558, è pervenuta la nota dell'Assessora della Regione Campania alle Politiche Giovanili, Sport, Protezione Civile, Biodiversità, Politiche di Riforestazione, Pesca e Acquacoltura, Tutela degli Animali, Avv. Fiorella Zabatta, avente ad oggetto "Richiesta di adozione di misure urgenti per la tutela del benessere degli animali durante la stagione estiva e le ondate di calore";
- durante il periodo estivo le elevate temperature e l'elevato tasso di umidità possono determinare gravi condizioni di sofferenza e concreto rischio per la salute e la vita degli animali, in particolare degli animali d'affezione;
- il benessere animale costituisce interesse pubblico meritevole di tutela anche ai fini della salute pubblica e della civile convivenza;
Ritenuto necessario adottare misure contingibili e urgenti finalizzate a prevenire situazioni di maltrattamento e sofferenza degli animali durante i periodi caratterizzati da elevate temperature e dalle ondate di calore segnalate dagli organi competenti;
Preso atto della assoluta urgenza di provvedere in merito;
Sentito il parere dei competenti Uffici Comunali;
Richiamati:
- l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la Legge 14 agosto 1991, n. 281, recante "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il Codice Penale, con particolare riferimento agli articoli 544-ter e 727;
- la normativa regionale vigente in materia di tutela degli animali d'affezione;
ORDINA
Che, nel territorio del Comune di Apollosa, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza e fino al 30 settembre 2026, salvo eventuale proroga ovvero anticipata cessazione in relazione all'evoluzione delle condizioni meteorologiche, e comunque in presenza di bollettini meteo con allerta meteo-climatica di livello 2 ("bollino arancione") o livello 3 ("bollino rosso"), ovvero in caso di temperature previste superiori a 30°C, è fatto obbligo di osservare le seguenti disposizioni:
Divieto di esposizione prolungata al sole:
È fatto divieto di lasciare animali d'affezione esposti direttamente ai raggi solari su balconi, terrazze, cortili, giardini, recinti o altri spazi aperti privi di adeguata protezione dal sole.
Gli animali custoditi all'aperto devono disporre costantemente di:
- adeguato riparo ombreggiato;
- ambiente sufficientemente ventilato;
- acqua fresca e pulita sempre disponibile.
Divieto di permanenza all'interno di autoveicoli
È fatto assoluto divieto di lasciare qualsiasi animale all'interno di autoveicoli in sosta, sia al sole sia all'ombra, anche con finestrini parzialmente aperti, durante le ore diurne.
Limitazioni alle attività motorie
È vietato sottoporre gli animali, ed in particolare i cani, ad attività fisica intensa nelle ore comprese tra le ore 11:00 e le ore 18:00 durante le giornate interessate da allerta meteo-climatica di livello 2 o 3 ovvero con temperature superiori a 30°C.
Sono pertanto vietate attività quali:
- corsa al guinzaglio;
- traino;
- esercizi fisici intensi o prolungati;
- qualsiasi attività che possa provocare stress termico o colpi di calore.
AVVERTE
Che, salvo che il fatto costituisca più grave reato ai sensi degli artt. 544-ter e 727 del Codice Penale, la violazione delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 50, comma 7-bis, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Che, qualora venga accertata una situazione di grave e imminente pericolo per la vita o la salute dell'animale, gli organi competenti procederanno all'immediata adozione delle misure necessarie alla sua tutela, ivi compreso il sequestro dell'animale nei casi consentiti dalla legge e il suo trasferimento presso idonea struttura autorizzata, con addebito al trasgressore delle spese eventualmente sostenute nei casi previsti dalla normativa vigente;
DISPONE
Che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per giorni 15 (quindici);
Che la presente Ordinanza, per tutti gli adempimenti di propria competenza venga trasmessa:
- All’Ufficio dei Vigili Urbani – Sede
- Alla Prefettura di Benevento - protocollo.prefbn@pec.interno.it;
- All’ASL territorialmente competente - dp.veta.bn@pec.aslbenevento.it;
- Alla Stazione Carabinieri di San Leucio del Sannio competente per territorio – tbn24880@pec.carabinieri.it;
Che, gli organi di Polizia di cui all’art. 12, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada” siano incaricati dell’esecuzione e vigilanza del presente provvedimento.