Ordinanza n° 34 del 11.09.2026

Incendio del 31 agosto 2026 presso l'impianto di stoccaggio/lavorazione rifiuti ubicato nella zona industriale del Comune di Airola (BN) – Presa d'atto dell'evoluzione favorevole del quadro ambientale relativo alla qualità dell'aria – Cessazione e rimodulazione delle misure precauzionali adottate con precedente Ordinanza Sindacale n. 29/2026 – Mantenimento delle cautele relative alla sicurezza alimentare, alle produzioni agricole e zootecniche.
Data:

11/09/2026

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  • Avviso

Descrizione

IL SINDACO

PREMESSO che: in data 31 agosto 2026 si sviluppava un incendio di rilevanti dimensioni presso un impianto di stoccaggio/lavorazione di rifiuti ubicato nella zona industriale del Comune di Airola (BN), con conseguente sviluppo di fumi e dispersione in atmosfera dei prodotti della combustione;

che l'incendio ha determinato lo sviluppo di una consistente e persistente colonna di fumo, visibile anche dai territori comunali limitrofi;

in considerazione dell'entità dell'evento, delle condizioni meteorologiche e della possibile dispersione degli inquinanti, venivano immediatamente attivate dalla Prefettura di Benevento, dall'ASL Benevento, dall'ARPAC, dai Vigili del Fuoco e dagli altri organismi competenti le attività di coordinamento, monitoraggio ambientale e tutela sanitaria;

il Comune di Apollosa, in applicazione del principio di precauzione e sulla base delle indicazioni progressivamente formulate dalle competenti Autorità sanitarie e ambientali, adottava ordinanza contingibile e urgente finalizzata alla tutela della salute della popolazione;

RICHIAMATA, quindi, l’Ordinanza Sindacale n. 29/2026;

DATO ATTO che le predette misure sono state adottate espressamente con carattere temporaneo, contingibile, precauzionale e dinamico, prevedendone il riesame in funzione dell'evoluzione dell'evento, dei risultati del monitoraggio ambientale e delle indicazioni delle Autorità sanitarie

CONSIDERATO che il quadro ambientale sulla base del quale erano state adottate le predette misure ha successivamente registrato una progressiva e significativa evoluzione favorevole;

VISTI

- l'aggiornamento ufficiale pubblicato dall'ARPAC in data 7 settembre 2026, relativo al monitoraggio di diossine, furani e policlorobifenili diossina-simili aerodispersi effettuato mediante i campionatori posizionati sui territori direttamente interessati dall'incendio; 

 - i risultati più recenti confermano, pertanto, il progressivo miglioramento del quadro relativo alla qualità dell'aria successivamente al superamento rilevato nel primo ciclo di campionamento;

DATO ATTO, pertanto che in assenza di ulteriori espresse determinazioni dell'ASL di Benevento, il presente provvedimento è adottato, in applicazione del principio di precauzione e nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, sulla base delle risultanze tecniche oggettivamente disponibili e, in particolare, degli esiti del monitoraggio ARPAC e delle determinazioni assunte in sede di coordinamento interistituzionale;

CONSIDERATO, quindi, che l'evoluzione favorevole dei dati relativi alla qualità dell'aria determina il venir meno dei presupposti che avevano giustificato il mantenimento delle specifiche misure precauzionali connesse all'esposizione ai fumi e agli inquinanti aerodispersi;

RITENUTO CHE:

•alla luce del principio di proporzionalità, le misure contingibili e urgenti debbano permanere esclusivamente per il tempo e nella misura strettamente necessari alla tutela dell'interesse pubblico;

•conseguentemente, non sussistono allo stato elementi tali da giustificare il mantenimento delle limitazioni generalizzate connesse alla qualità dell'aria;

•risulta invece opportuno mantenere, in via strettamente precauzionale e fino alle ulteriori determinazioni dell'ASL competente, le misure concernenti la sicurezza alimentare e le produzioni agricole e zootecniche;

VISTI

-          l'art. 32 della Costituzione, che tutela la salute quale fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;

-          la legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, l'art. 3;

-          i principi generali di prevenzione e precauzione posti a tutela della salute e dell'ambiente;

-          il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, l'art. 50, comma 5, ai sensi del quale, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, adotta ordinanze contingibili e urgenti;

ORDINA

con decorrenza immediata dalla pubblicazione del presente provvedimento in riferimento all’Ordinanza Sindacale n. 29/2026:

1.CESSAZIONE DELLE MISURE RELATIVE ALLA QUALITÀ DELL'ARIA così come indicate nel detto provvedimento ovvero:

Alla popolazione:

a) di mantenere chiuse porte, finestre, balconi e ogni altra apertura verso l'esterno, qualora sia percepibile la presenza di fumo o di odori riconducibili alla combustione;

b) di evitare la permanenza e le attività all'aperto nelle zone direttamente interessate dalla presenza dei fumi, limitando gli spostamenti a quelli necessari;

c) di evitare, ove possibile, l'utilizzo di impianti di ventilazione, climatizzazione o ricambio dell'aria che comportino l'immissione diretta di aria proveniente dall'esterno, salvo che siano dotati di adeguati sistemi di filtrazione;

d) di prestare particolare attenzione ai bambini, agli anziani e alle persone maggiormente vulnerabili, evitando per tali soggetti ogni esposizione non necessaria ai fumi;

e) in presenza di sintomi o disturbi potenzialmente riconducibili all'esposizione ai fumi, di rivolgersi ai servizi sanitari competenti, secondo le ordinarie modalità di assistenza e di emergenza;

f) la temporanea sospensione, nelle sole aree direttamente interessate da una significativa presenza dei fumi, lo svolgimento di attività sportive, ricreative e ludiche all'aperto che comportino una prolungata esposizione delle persone, fino al venir meno della situazione;

Ai titolari e gestori di attività commerciali, produttive, artigianali, pubblici esercizi, uffici e strutture aperte al pubblico, qualora ricadenti nelle zone interessate dalla presenza dei fumi:

- di adottare le misure necessarie a limitarne l'ingresso nei locali, mantenendo, per quanto possibile, chiuse le aperture verso l'esterno e limitando l'immissione di aria esterna.

È pertanto consentito il normale svolgimento delle attività all'aperto, sportive, ricreative, culturali, sociali e di pubblico spettacolo, nel rispetto della normativa ordinariamente applicabile alle singole attività.

Restano ferme eventuali specifiche prescrizioni che dovessero successivamente essere impartite dalle Autorità sanitarie, ambientali o di pubblica sicurezza.

2.MISURE PRECAUZIONALI CHE RESTANO TEMPORANEAMENTE IN VIGORE

Nelle aree che sono state interessate dalla ricaduta dei fumi, in via temporanea e precauzionale:

- di non raccogliere e non consumare prodotti ortofrutticoli provenienti da orti e coltivazioni che sono stati direttamente esposti alla ricaduta dei fumi, fino a diversa indicazione delle autorità sanitarie e ambientali competenti, sia in riferimento all’alimentazione umana che animale;

 

Le prescrizioni della presente ordinanza hanno natura temporanea e precauzionale e saranno tempestivamente modificate, integrate o revocate sulla base dell'evoluzione dell'evento e delle risultanze degli accertamenti effettuati dagli organismi competenti.

 

I titolari delle aziende agricole e zootecniche eventualmente interessate dai controlli sono tenuti a consentire e agevolare le attività di campionamento e verifica poste in essere dagli organismi competenti e ad attenersi alle indicazioni impartite dall'ASL.

 

Il Comune continuerà a seguire l'evoluzione della situazione in raccordo con la Prefettura di Benevento, l'ASL Benevento, l'ARPAC, i Vigili del Fuoco e gli altri organismi competenti.

DISPONE

Quindi, la cessazione di tutte le disposizioni stabilite con l’ordinanza n. 29/2026 incompatibili con quanto indicato nel presente provvedimento

DÀ ATTO

che la presente rimodulazione è adottata sulla base dell'evoluzione favorevole del quadro ambientale documentata dagli organismi tecnici competenti e, in particolare, dei risultati ARPAC relativi agli inquinanti aerodispersi;

che la cessazione delle misure relative alla qualità dell'aria non costituisce né implica una valutazione definitiva sulle eventuali ricadute al suolo dei prodotti della combustione, oggetto di autonome verifiche da parte delle competenti Autorità;

che le residue misure precauzionali saranno revocate o ulteriormente rimodulate non appena saranno disponibili gli esiti dei controlli  da parte degli organismi competenti.

DISPONE ALTRESI’

che l'Area Tecnica comunale e il Comando di Polizia Locale, ciascuno per quanto di competenza, seguano costantemente l'evoluzione dell'evento e mantengano i necessari contatti con gli organismi istituzionali interessati;

che siano tempestivamente acquisite le eventuali comunicazioni, risultanze e indicazioni provenienti da ARPAC, ASL Benevento, Vigili del Fuoco, Prefettura di Benevento e Protezione Civile;

che, all'esito delle informazioni e dei dati acquisiti, sia valutata l'eventuale necessità di estendere, circoscrivere, integrare o revocare le misure previste dalla presente ordinanza;

che la presente ordinanza sia pubblicata immediatamente all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune, nonché diffusa mediante i canali istituzionali di comunicazione dell'Ente, al fine di garantirne la più ampia conoscenza da parte della popolazione.

AVVERTE

che le misure adottate con il presente provvedimento non presuppongono né attestano l'avvenuta contaminazione del territorio comunale, essendo disposte esclusivamente secondo un criterio di cautela e prevenzione nelle more delle verifiche tecniche, ambientali e sanitarie.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Ferme restando le eventuali responsabilità previste da specifiche disposizioni di legge, l'inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza sarà perseguita secondo quanto previsto dall'ordinamento vigente.

La Polizia Locale e gli altri organi di vigilanza sono incaricati, per quanto di competenza, della verifica dell'osservanza del presente provvedimento.

TRASMETTE

la presente ordinanza, per quanto di rispettiva competenza e/o per opportuna conoscenza, a:

- Prefettura – U.T.G. di Benevento;

- ASL Benevento;

- ARPAC – Dipartimento Provinciale di Benevento;

- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento;

- Questura di Benevento;

- Stazione Carabinieri di San Leucio del Sannio competente per territorio;

- Comune di San Leucio del Sannio, n.q. Ente Capofila Nucleo Intercomunale Protezione Civile;

- Comune di Airola.

INFORMA

ai sensi dell’art. 3 co.4, della Legge 07.08.1990 n. 241, che avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla notificazione,  il ricorso al TAR Campania, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di notificazione.

A cura di

Ufficio Affari Generali

L’ufficio Affari Generali, svolge dei compiti assegnati ad Esso dalla legge e dai regolamenti interni dell’Ente, e di tutti quelli che non rientrano nelle competenze degli altri settori organizzativi.

Ultimo aggiornamento

Ultimo aggiornamento: 11/09/2026 12:41

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