Ordinanza n° 39 del 16.10.2026

Incendio del 31 agosto 2026 presso l'impianto di stoccaggio/lavorazione rifiuti ubicato nella zona industriale del Comune di Airola (BN) – Cessazione delle misure precauzionali relative alle matrici vegetali destinate al consumo umano adottate con precedente Ordinanza Sindacale n. 34/2026
Data:

16/10/2026

Descrizione

IL SINDACO

PREMESSO che:

in data 31 agosto 2026 si sviluppava un incendio di rilevanti dimensioni presso un impianto di stoccaggio/lavorazione di rifiuti ubicato nella zona industriale del Comune di Airola (BN), con conseguente sviluppo di fumi e dispersione in atmosfera dei prodotti della combustione;

che l'incendio ha determinato lo sviluppo di una consistente e persistente colonna di fumo, visibile anche dai territori comunali limitrofi;

in considerazione dell'entità dell'evento, delle condizioni meteorologiche e della possibile dispersione degli inquinanti, venivano immediatamente attivate dalla Prefettura di Benevento, dall'ASL Benevento, dall'ARPAC, dai Vigili del Fuoco e dagli altri organismi competenti le attività di coordinamento, monitoraggio ambientale e tutela sanitaria;

il Comune di Apollosa, in applicazione del principio di precauzione e sulla base delle indicazioni progressivamente formulate dalle competenti Autorità sanitarie e ambientali, adottava ordinanza contingibile e urgente finalizzata alla tutela della salute della popolazione;

RICHIAMATA, quindi, l’Ordinanza Sindacale n. 29/2026;

CONSIDERATO che con ordinanza n°  34  del 11.09.2026 veniva disposta la cessazione e rimodulazione delle misure precauzionali adottate con precedente Ordinanza Sindacale n. 29/2026, con il mantenimento delle cautele relative alla sicurezza alimentare, alle produzioni agricole e zootecniche.

VISTA la nota dell’Azienda Sanitaria Locale Benevento – Direzione Sanitaria, Unità di Crisi Locale (UCL), del 15 ottobre 2026, acquisita al protocollo n. 5407, avente a oggetto «Rogo 31 agosto 2026 del Comune di Airola (BN) – Revoca provvedimenti restrittivi a carico delle matrici vegetali per consumo umano»;

PRESO ATTO CHE l’ASL Benevento sulla scorta dell’attività svolta ha  proposto di procedere alla revoca dei provvedimenti cautelativi adottati in tale ambito, raccomandando, quale ulteriore misura di tutela della salute collettiva, un accurato lavaggio dei vegetali prima del consumo;

CONSIDERATO CHE le misure precauzionali adottate con l’Ordinanza Sindacale n. 34/2026 avevano carattere temporaneo e cautelativo e risultavano subordinate all’evoluzione del quadro ambientale e sanitario e alle determinazioni degli organismi competenti;

RITENUTO

  • di dover procedere alla revoca delle disposizioni dell’Ordinanza Sindacale n. 34/2026 riguardanti le restrizioni sulle matrici vegetali destinate al consumo umano;
  • di raccomandare alla popolazione un accurato lavaggio dei vegetali prima del consumo, conformemente alle indicazioni dell’autorità sanitaria;
  • di assicurare la tempestiva informazione della cittadinanza in merito alle nuove determinazioni adottate;

VISTI

  • l’art. 32 della Costituzione, che tutela la salute quale fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività;
  • la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e in particolare l’art. 3;
  • il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e i 

ORDINA 

con decorrenza immediata dalla pubblicazione del presente provvedimento, in riferimento all’Ordinanza Sindacale n. 34/2026: 

la revoca delle disposizioni dell’Ordinanza Sindacale n. 34/2026 concernenti le restrizioni relative alle matrici vegetali destinate al consumo umano e animale, in conformità alla comunicazione dell’ASL Benevento del 15 ottobre 2026, prot. n. 5407.

RACCOMANDA

In conformità alle indicazioni dell’ASL Benevento, alla popolazione di procedere a un accurato lavaggio dei vegetali prima del consumo, quale misura ordinaria di igiene alimentare e ulteriore cautela a tutela della salute.

Resta fermo l’obbligo di rispettare eventuali specifiche prescrizioni sanitarie o disposizioni restrittive successivamente impartite dalle autorità competenti

DISPONE 

La trasmissione della presente ordinanza alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Benevento, all’ASL Benevento, alla Questura di Benevento, all’ARPAC – Dipartimento di Benevento, al Comune di Airola, al Comune di San Leucio del Sannio, n.q. Ente Capofila Nucleo Intercomunale Protezione Civile, alla Stazione Carabinieri di San Leucio del Sannio, per quanto di rispettiva competenza.

La comunicazione del provvedimento al Comando di Polizia Locale.

La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Apollosa, nonché la sua diffusione attraverso i canali istituzionali dell’Ente, al fine di garantirne la più ampia conoscenza da parte della popolazione. 

AVVERTE 

che eventuali nuove risultanze analitiche o ulteriori indicazioni delle autorità sanitarie e ambientali potranno determinare l’adozione di ulteriori provvedimenti; 

INFORMA 

ai sensi dell’art. 3 co.4, della Legge 07.08.1990 n. 241, che avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla notificazione,  il ricorso al TAR Campania, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di notificazione.

 

A cura di

Ufficio Affari Generali

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Ultimo aggiornamento

Ultimo aggiornamento: 16/10/2026 14:04

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