Ordinanza n. 10 del 20.03.2025

Adozione di misure urgenti a tutela della salute per contenere e annullare il rischio di contagio da virus Epatite A
Data:

20/03/2026

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Tipologia di contenuto

  • Avviso

Descrizione

Premesso che:
- la Regione Campania, con nota del 19 marzo 2026, ha disposto un rafforzamento delle attività di controllo lungo l’intera filiera dei molluschi bivalvi e delle azioni di prevenzione contro l’epatite A, alla luce dell’incremento dei casi registrati dall’inizio dell’anno, che richiede la massima attenzione sul fronte della sicurezza alimentare, della sorveglianza epidemiologica e della informazione ai cittadini;
-l’intervento regionale ha coinvolto i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno e la rete tecnico-scientifica attivata dalla Direzione Generale per la Tutela della Salute - Settore Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica e Veterinaria;
- con nota prot. 0035528/i del 20.03.2026 , acquisita al protocollo dell’Ente in pari data al num. 1528, il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Benevento, ha comunicato la registrazione sul territorio dell’Asl Benevento di n. 5 casi di Epatite virale da virus A (HAV), a fronte di un unico caso segnalato nel 2025;
- con medesima nota il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl ha invitato i Sindaci ad adottare, a tutela della salute pubblica, apposita ordinanza contingibile ed urgente;

Visti:
- la proposta dell’ASL di Benevento di adozione di ordinanza contingibile ed urgente;
- l’elenco di raccomandazioni per il corretto acquisto e consumo di alimenti per ridurre la possibilità di contrarre l’Epatite A , fornite dall’ASL Benevento;

Ritenuto, pertanto, necessario adottare misure urgenti e precauzionali a tutela della salute pubblica, recependo integralmente quanto proposto dall’ASL Benevento;

Visti:
- l’articolo 50, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che attribuisce al Sindaco il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti in materia di igiene e sanità pubblica in caso di emergenze a carattere esclusivamente locale;
- la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 e le successive modifiche, in materia di tutela della salute pubblica.

ORDINA

Il divieto, su tutto il territorio comunale, per tutti gli esercizi pubblici, di somministrazione e consumo di frutti di mare crudi;
Il divieto di utilizzo di frutti di mare crudi, anche come ingrediente in preparazioni alimentari non sottoposte a cottura.
                                                                                 

RACCOMANDA

A tutta la popolazione

- di non consumare frutti di mare crudi al proprio domicilio;
- di seguire le indicazioni per il corretto acquisto e consumo di alimenti per ridurre la possibilità di contrarre l’Epatite A (Allegato 1).

DISPONE
- la vigenza della presente ordinanza fino all’acquisizione di valutazioni aggiornate da parte dell’ASL di Benevento sull’andamento dei casi di Epatite A;
- il rafforzamento dei controlli da parte degli organi preposti;
- la pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio on line e sul sito web del Comune di Apollosa;
- la trasmissione della presente Ordinanza a:
• a tutti gli esercizi pubblici presenti sul territorio comunale di Apollosa;
• alla Polizia Locale
• all’ASL Benevento: dp.vetb@pec.aslbenevento.it;
• alla Prefettura di Benevento: protocollo.prefbn@pec.interno.it

A cura di

Ufficio Affari Generali

L’ufficio Affari Generali, svolge dei compiti assegnati ad Esso dalla legge e dai regolamenti interni dell’Ente, e di tutti quelli che non rientrano nelle competenze degli altri settori organizzativi.

Ultimo aggiornamento

Ultimo aggiornamento: 20/03/2026 14:34

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