Ordinanza n. 28/25

Ordinanza N° 28 del 19.09.2025
OGGETTO: Divieto di accesso e divieto permanente di introdurre, detenere, trasportare e
consumare bevande alcoliche nell’area a verde di Piazza Grasso, ricadente nel centro urbano
del comune di Apollosa, ove è situato il playground pubblico.
Data:

19/09/2025

Argomenti
Tipologia di contenuto
  • Avviso

Descrizione

IL SINDACO 

Premesso che:
- l’art. 50, comma 5 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, nel testo modificato dall’art. 8, comma 1 del D.L. 20/2/2017, n. 14, consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti, “quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”;
Considerato che:
- nell’area a verde di Piazza Grasso, ricadente nel centro urbano del comune di Apollosa ove è situato un playground pubblico , vengono segnalati dai residenti, con sempre maggior frequenza, casi di assembramento di persone che consumano alimenti e bevande alcoliche e sostano negli spazi pubblici dando vita ad attività rumorose, turbando la quiete pubblica in orari deputati al riposo;
- con questi fenomeni è aumentato, di pari passo, l’abbandono di rifiuti (per lo più contenitori di vetro e/o plastica atti al consumo di bevande) fuori dagli appositi cestini, pur presenti nell’area, con grave pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;
Ritenuto opportuno adottare provvedimenti atti a prevenire, contenere e contrastare il fenomeno descritto al fine di garantire il rispetto del riposo notturno, della sicurezza pubblica e del decoro urbano, alla luce delle numerose segnalazione dei cittadini residenti nell’area;
Sottolineato che :
- in base al Decreto Legge N.14 del 20/02/2017, convertito nella Legge 18 Aprile 2017 n.48, si intende per sicurezza urbana “il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistici, socialie culturali, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli dicoesione sociale e convivenza civile”,
Preso atto della assoluta urgenza di provvedere in merito;
Sentito il parere dei competenti Uffici Comunali;
Visti:
- l’art. 50, comma 5 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, nel testo modificato dall’art. 8, comma 1
del D.L. 20/2/2017, n. 14, che contiene disposizioni e norme in materia di sicurezza delle
città;
- l’art. 7-bis del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, in materia di apparato sanzionatorio in caso di
violazione delle ordinanze e dei regolamenti comunali; la Legge 24/11/1981, n. 689 e il
relativo D.P.R. 29/7/1982, n. 571;
- la Legge 24/11/1981, n. 689 e il relativo D.P.R. 29/7/1982, n. 571;

ORDINA

nell’area a verde di Piazza Grasso, ricadente nel centro urbano del comune di Apollosa, ove è
situato un playground pubblico:
- il divieto di accesso e permanenza a chiunque, fatta eccezione per gli addetti ai servizi di
pubblica utilità e di sicurezza, così modulato:
• Per il periodo Giugno-Settembre dalle ore 22:30 di sera alle ore 06:00 del mattino;
• Per il periodo Ottobre-Maggio dalle ore 21:30 di sera alle ore 06:30 del mattino;
- il divieto di consumare, detenere e trasportare bevande alcoliche.
CON L’AVVERTENZA
- che chiunque trasgredisca la presente ordinanza, qualora il fatto illecito non sia già punito
da altra norma di legge, è soggetto al pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00, a
titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge
24/11/1981, n. 689 (pagamento in misura ridotta di un terzo);
- l’organo accertatore, contestualmente alla contestazione della condotta illecita, dispone
l’allontanamento del trasgressore in forza degli articoli 9 e 10 del decreto legge 20 febbraio
2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, dandone
informativa all’Autorità di Pubblica Sicurezza ove ne ricorrano le condizioni;
In caso di recidiva, la sanzione è raddoppiata.
DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per giorni 15 (quindici);
Che la presente Ordinanza, per tutti gli adempimenti di propria competenza venga trasmessa:
• All’Ufficio dei Vigili Urbani – Sede;
• Alla Stazione Carabinieri di San Leucio del Sannio competente per territorio – tbn24880@pec.carabinieri.it;
Che, gli organi di Polizia siano incaricati dell’esecuzione e vigilanza del presente provvedimento.

A cura di

Ufficio Affari Generali

L’ufficio Affari Generali, svolge dei compiti assegnati ad Esso dalla legge e dai regolamenti interni dell’Ente, e di tutti quelli che non rientrano nelle competenze degli altri settori organizzativi.

Ultimo aggiornamento

Ultimo aggiornamento: 19/09/2025 14:10

Sito web e servizi digitali OpenCity Italia distributed by Bit4ID · Accesso redattori sito