Descrizione
Premesso
- che in data odierna, 31 agosto 2026, si è sviluppato un incendio di rilevanti dimensioni presso un'attività ubicata nella zona industriale del Comune di Airola, Zona VIP – Via Caracciano, operante, secondo le informazioni allo stato disponibili, nel settore della gestione dei rifiuti;
- che l'incendio ha determinato lo sviluppo di una consistente e persistente colonna di fumo, visibile anche dai territori comunali limitrofi;
- che sul luogo dell'evento risultano impegnati i Vigili del Fuoco, unitamente agli altri organi e autorità competenti per la gestione dell'emergenza;
- che il territorio del Comune di Apollosa è geograficamente vicino all'area interessata dall'incendio e, in relazione alla direzione e all'intensità dei venti nonché alla possibile evoluzione delle condizioni atmosferiche, non può escludersi che i fumi e i prodotti della combustione possano interessare, anche temporaneamente, porzioni del territorio comunale;
- che la natura dei materiali interessati dalla combustione e l'eventuale composizione e concentrazione delle sostanze presenti nei fumi dovranno essere accertate dagli organismi tecnici, ambientali e sanitari competenti;
Dato Atto
- che, al momento dell'adozione del presente provvedimento, non risultano ancora disponibili gli esiti definitivi degli accertamenti ambientali e sanitari circa la composizione dei fumi e l'eventuale presenza e concentrazione di sostanze potenzialmente nocive sul territorio del Comune di Apollosa;
- che, pertanto, le misure disposte con la presente ordinanza vengono adottate esclusivamente in via cautelativa e precauzionale e non costituiscono accertamento dell'esistenza di una contaminazione ambientale sul territorio comunale;
Considerato
- che la tutela della salute pubblica impone, nelle more dell'acquisizione delle risultanze degli accertamenti degli organismi competenti, l'adozione delle misure ragionevoli e proporzionate necessarie a ridurre l'eventuale esposizione della popolazione ai fumi e ai prodotti della combustione;
- la situazione presenta carattere eccezionale e temporaneo e risulta suscettibile di rapida evoluzione in funzione dell'andamento dell'incendio e delle condizioni meteorologiche;
- le misure da adottare devono essere commisurate alla natura precauzionale dell'intervento e, pertanto, riferite prioritariamente alle zone del territorio comunale nelle quali sia percepibile o riscontrabile la presenza dei fumi o la loro ricaduta;
Ritenuto, pertanto necessario, nelle more delle indicazioni di ARPAC, ASL, Vigili del Fuoco, Prefettura e degli ulteriori organismi competenti, adottare temporanee misure precauzionali a tutela della popolazione;
Sentiti l’Ufficio Tecnico Comunale e l’ufficio di Polizia Locale;
Visti
- l'art. 32 della Costituzione, che tutela la salute quale fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, l'art. 3;
- i principi generali di prevenzione e precauzione posti a tutela della salute e dell'ambiente;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, l'art. 50, comma 5, ai sensi del quale, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, adotta ordinanze contingibili e urgenti;
ORDINA
con effetto immediato e fino a nuova disposizione, nelle aree del territorio comunale interessate dalla presenza, dal transito o dalla ricaduta dei fumi provenienti dall'incendio verificatosi nel Comune di Airola:
1. Alla popolazione:
a) di mantenere chiuse porte, finestre, balconi e ogni altra apertura verso l'esterno, qualora sia percepibile la presenza di fumo o di odori riconducibili alla combustione;
b) di evitare la permanenza e le attività all'aperto nelle zone direttamente interessate dalla presenza dei fumi, limitando gli spostamenti a quelli necessari;
c) di evitare, ove possibile, l'utilizzo di impianti di ventilazione, climatizzazione o ricambio dell'aria che comportino l'immissione diretta di aria proveniente dall'esterno, salvo che siano dotati di adeguati sistemi di filtrazione;
d) di prestare particolare attenzione ai bambini, agli anziani e alle persone maggiormente vulnerabili, evitando per tali soggetti ogni esposizione non necessaria ai fumi;
e) in presenza di sintomi o disturbi potenzialmente riconducibili all'esposizione ai fumi, di rivolgersi ai servizi sanitari competenti, secondo le ordinarie modalità di assistenza e di emergenza.
2. Ai titolari e gestori di attività commerciali, produttive, artigianali, pubblici esercizi, uffici e strutture aperte al pubblico, qualora ricadenti nelle zone interessate dalla presenza dei fumi:
- di adottare le misure necessarie a limitarne l'ingresso nei locali, mantenendo, per quanto possibile, chiuse le aperture verso l'esterno e limitando l'immissione di aria esterna.
3. Nelle aree interessate dalla ricaduta dei fumi, in via temporanea e precauzionale:
- di non raccogliere e non consumare prodotti ortofrutticoli provenienti da orti e coltivazioni direttamente esposti alla ricaduta dei fumi, fino a diversa indicazione delle autorità sanitarie e ambientali competenti;
- di evitare, ove concretamente possibile, l'esposizione all'aperto di alimenti, mangimi e foraggi destinati agli animali;
- di custodire gli animali domestici e da allevamento, ove possibile, in ambienti riparati qualora l'area sia direttamente interessata dalla presenza dei fumi.
4. È temporaneamente sospeso, nelle sole aree direttamente interessate da una significativa presenza dei fumi, lo svolgimento di attività sportive, ricreative e ludiche all'aperto che comportino una prolungata esposizione delle persone, fino al venir meno della situazione.
5. Le prescrizioni della presente ordinanza hanno natura temporanea e precauzionale e saranno tempestivamente modificate, integrate o revocate sulla base dell'evoluzione dell'evento e delle risultanze degli accertamenti effettuati dagli organismi competenti.
DISPONE
che l'Area Tecnica comunale e il Comando di Polizia Locale, ciascuno per quanto di competenza, seguano costantemente l'evoluzione dell'evento e mantengano i necessari contatti con gli organismi istituzionali interessati;
che siano tempestivamente acquisite le eventuali comunicazioni, risultanze e indicazioni provenienti da ARPAC, ASL Benevento, Vigili del Fuoco, Prefettura di Benevento e Protezione Civile;
che, all'esito delle informazioni e dei dati acquisiti, sia valutata l'eventuale necessità di estendere, circoscrivere, integrare o revocare le misure previste dalla presente ordinanza;
che la presente ordinanza sia pubblicata immediatamente all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune, nonché diffusa mediante i canali istituzionali di comunicazione dell'Ente, al fine di garantirne la più ampia conoscenza da parte della popolazione.
INVITA
la cittadinanza a mantenere comportamenti prudenti, senza creare situazioni di allarmismo, attenendosi alle comunicazioni ufficiali diffuse dal Comune e dalle autorità competenti.
AVVERTE
che le misure adottate con il presente provvedimento non presuppongono né attestano l'avvenuta contaminazione del territorio comunale, essendo disposte esclusivamente secondo un criterio di cautela e prevenzione nelle more delle verifiche tecniche, ambientali e sanitarie.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.
Ferme restando le eventuali responsabilità previste da specifiche disposizioni di legge, l'inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza sarà perseguita secondo quanto previsto dall'ordinamento vigente.