Descrizione
IL SINDACO
Premesso che, nei giorni 25, 26 e 27 luglio 2026, nel Comune di Apollosa si svolgeranno i festeggiamenti in onore della Festa Patronale di Sant'Anna, con il previsto afflusso di un considerevole numero di cittadini e visitatori;
Considerato che tale evento richiama un discreto numero di persone e che è ipotizzabile un elevato consumo di bevande in generale, con un eventuale aumento di bottiglie, bicchieri di vetro e lattine che potrebbero essere utilizzati per causare danni alle persone nonché ai beni pubblici e privati;
Preso atto che sovente, durante tale evento, si riscontra il fenomeno dell’abbandono su suolo pubblico dei contenitori di bevande in vetro, che arrecano danno al decoro cittadino e costituiscono pericolo per i passanti;
Ritenuto che, tale fenomeno potrebbe tradursi in possibile pregiudizievole ostacolo al regolare flusso del pubblico che assiste alla manifestazione;
Preso atto delle direttive e delle circolari emanate dal Ministero dell'Interno in materia di sicurezza delle manifestazioni pubbliche, che raccomandano l'adozione di misure volte a limitare l'utilizzo di contenitori in vetro e lattine di alluminio, potenzialmente idonei a costituire pericolo per l'incolumità pubblica;
Ritenuto pertanto necessario, a tutela della sicurezza, della salute pubblica, dell'ordine pubblico, del decoro urbano e della libera fruizione degli spazi pubblici, vietare, nelle aree interessate dalla manifestazione, la somministrazione, la vendita per asporto e la detenzione di bevande in contenitori di vetro e/o lattine di alluminio;
Visti
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773);
- le vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza urbana e di tutela dell'ordine pubblico;
ORDINA E FA DIVIETO
In concomitanza con lo svolgimento dell’evento sopra citato e, precisamente il 25, 26 e 27 luglio 2026, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico interessate dallo svolgimento della Festa Patronale di Sant'Anna:
1. ai pubblici esercizi, alle attività similari, alle associazioni private e agli esercenti il commercio su aree pubbliche e a tutti gli esercenti direttamente interessati ai detti eventi, anche in occasione di somministrazione temporanea, la somministrazione di alimenti e bevande contenute in bottiglie di vetro, in lattine bicchieri di vetro e di altro materiale comunque contundente;
2. a chiunque di detenere e consumare bevande contenute in bottiglie di vetro, in lattine, in bicchieri di vetro e di altro materiale comunque contundente, nelle vie e nelle piazze interessate dalla manifestazione. Altresì di compiere qualsiasi attività in contrasto con la sicurezza urbana e la conservazione e il decoro dei luoghi pubblici;
Resta consentita la somministrazione di bevande esclusivamente in contenitori monouso di carta o plastica ovvero in altro materiale non potenzialmente pericoloso.
AVVERTE
Che le violazioni alla presente Ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno sanzionate secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
DEMANDA
Alle Forze dell’ordine presenti sul territorio l’esecuzione della presente ordinanza.
INFORMA
ai sensi dell’art. 3 co.4, della Legge 07.08.1990 n. 241, che avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla notificazione, il ricorso al TAR Campania, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di notificazione.
DISPONE
- Che la presente Ordinanza venga trasmessa per quanto di competenza a:
Al parroco Don Umberto Oliva Zucaro;
All’ Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Benevento;
Al Comando Stazione Carabinieri di San Leucio del Sannio, competente per territorio;
All’Ufficio Polizia Locale;
All’Ufficio Tecnico Comunale;
- Che la presente Ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune.